Modifiche per il Rating di impresa

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione ha reso noto che lo scorso 2 febbraio, ha inviato a Governo e Parlamento un Atto di segnalazione con cui propone alcuni correttivi al Codice degli appalti e delle concessioni.

In particolare, l’ Atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017 propone alcune modifiche degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 48 del 1° febbraio 2017. Si tratta del Codice degli Appalti, che rappresenta un punto di svolta per il mondo degli appalti, sostituendo il criterio di scelta votato al massimo ribasso con la logica dell’offerta economicamente più conveniente e prevedendo il coordinamento con la normativa vigente in materia di Rating di legalità e l’istituzione di un sistema reputazionale delle stazioni appaltanti teso a valutare l’effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri oggettivi e criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stesse.

Il nuovo Codice degli Appalti ha presentato il concetto di rating di impresa, che occupa un ruolo chiave nel processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici: esso è infatti finalizzato a valutare, valorizzare e di riflesso promuovere la performance contrattuale degli operatori economici e, al tempo stesso, la qualità nell’esecuzione dei contratti pubblici e il conseguente efficientamento del mercato di riferimento. Si tratta di obiettivi raggiungibili attraverso la selezione dei più affidabili e corretti perfomer cui garantire l’accesso alla gara proprio tramite il più idoneo utilizzo del rating di impresa, garantendo, in tal modo, qualità, rispetto dei tempi e dei costi in fase esecutiva. Per l’incremento del tasso di efficienza del mercato dei contratti pubblici, infatti, è parimenti rilevante l’abbattimento non solo dei costi di transazione connessi all’affidamento del contratto ma anche di quelli per l’appunto connessi all’esecuzione dell’accordo.

Il rating d’impresa, ai sensi dell’art. 84, co. 4, del Codice, si inserisce quale, quarto pilastro fondamentale, tra gli elementi su cui si è tradizionalmente basato il sistema di qualificazione, venendo giustapposto ai requisiti di moralità di cui all’art. 80, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo di cui all’art. 83 e alla certificazione di qualità.

Le modifiche proposte dall’ANAC al Codice degli appalti sono volte a rivedere il concetto di rating di impresa in considerazione:

  • sia dell’attuale esclusivo collegamento di quest’ultimo alla qualificazione, in luogo del più opportuno suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell’offerta qualitativa;
  • sia della sua strutturazione, basata su elementi che non possono essere ritenuti, in alcuni casi, chiari indici di past performance, e che, peraltro, recano con sé un aggravio di oneri amministrativi e burocratici al sistema nel suo complesso (imprese, amministrazioni e Autorità);
  • sia della necessità di coordinarlo correttamente con il diverso istituto del rating di legalità.

E’ inoltre necessario rivedere gli indicatori costitutivi del rating di impresa avendo come obiettivo di individuarne pochi, facilmente misurabili, oggettivi ed effettivamente espressivi della past performance dell’impresa esecutrice.

Queste le considerazioni dell’ANAC. Sarà nostra cura informare i lettori sugli sviluppi del concetto di Rating di impresa.


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