Professionisti, rischio caos per le polizze di responsabilità civile

Mio intervento a pagina 3 de Il Sole 24 Ore di oggi.

Rischio caos per le polizze sulla responsabilità professionale. All'indomani dell'introduzione da parte della legge sulla concorrenza della clausola sull'estensione per dieci anni delle garanzia assicurative dopo la chiusura del contratto, ordini professionali e operatori si interrogano sull'applicazione e sull'incremento di costi che ne potrebbe derivare. Come prevede espressamente la legge 124/2017, la nuova disciplina riguarda infatti anche le polizze in corso. E, in molti casi, le Rc professionali già propongono l'allungamento temporale della copertura, legandolo però alla cessazione dell'attività del professionista.


Le nuove norme

La legge sulla concorrenza stabilisce che le polizze devono offrire un «periodo di ultrattività decennale della copertura» relativa a fatti avvenuti mentre la polizza era attiva. La norma, introdotta su input dell'Antitrust, fa però «salva la libertà contrattuale delle parti». L'obbligo riguarda quindi l'offerta di estensione e non la sua inclusione nella polizza.L'obiettivo è accrescere la concorrenza del mercato assicurativo. Ma in che modo? Secondo l'Antitrust l'offerta attuale, basata su polizze claims made (che coprono cioè le richieste di risarcimento presentate mentre la polizza è attiva), limita la mobilità dei professionisti che, se decidono di passare a un'altra compagnia, rischiano di non avere più una copertura completa per i fatti verificatisi prima o dopo la vigenza della polizza.«Abbiamo quindi chiesto correttivi - spiegano all'Antitrust - volti a ridurre gli ostacoli alla mobilità. Dopodiché il legislatore ha optato per l'obbligo di offerta di un'ultrattività decennale che prescindesse dalla chiusura dell'attività, ma poteva anche puntare sulla retroattività obbligatoria e sulla loss occurence».


Il rischio caos

Nella realtà però molte convenzioni già includono periodi di retroattività (che però escludono le denunce già presentate o quelle relative a fatti noti all'assicurato) o di ultrattività che però è sempre agganciata alla fine dell'attività. Gli operatori paventano quindi un rischio di sovrapposizione fra coperture e di confusione sul soggetto tenuto al risarcimento, con un conseguente aumento del contenzioso. «Probabilmente - commentano all'Antitrust - il mercato dovrà orientarsi a non proporre più la retroattività ma la postuma».Secondo l'Ania, (l'associazione fra le assicurazioni), la nuova norma punta invece a «salvaguardare il professionista nel momento in cui dovesse trovarsi senza copertura, vale a dire quando cessa l'attività». «Occorre quindi - aggiunge l'Ania - precostituire la possibilità di copertura ma poi valutare caso per caso: può essere superfluo proporre l'ultrattività (che comporta un costo) a un professionista in piena attività che rinnova la polizza ogni anno». Gran parte degli ordini professionali che hanno stipulato convenzioni hanno avviato un confronto con i loro broker che però non ha ancora portato a soluzioni concrete. «Per ridurre i vincoli alla mobilità - dichiara Federico Gattinoni, della specialty professional service del broker Aon - nella convenzione con il Consiglio dei commercialisti abbiamo introdotto la possibilità di denunciare le circostanze da cui potrebbero derivare sinistri e l'assicuratore deve coprire anche le richieste di risarcimento giunte dopo la chiusura della polizza ». 


L'impatto sui costi

L'altro pericolo è l'aumento dei costi. Attualmente le polizze professionali che prevedono l'estensione delle coperture legano l'allungamento alla cessazione dell'attività. Il costo dipende dal periodo di garanzia aggiuntivo. Di solito si tratta di una tantum che oscilla tra il 120 e il 150% dell'ultimo premio. Ma se la postuma viene svincolata dalla chiusura dell'attività il costo potrebbe aumentare di molto. «In teoria, il professionista non esperto potrebbe essere indotto a pagare l'estensione anche ogni anno, quando di fatto gli servirà solo in caso di cessazione attività o cambio di compagnia» avverte Fabrizio Callarà Ad di Aec underwriting, specializzata nelle Rc professionali. L'incremento potrebbe inoltre vanificare la nuova normativa poiché l'assicurato di fronte a costi eccessivi, non essendovi obbligato, finirebbe per non includere la postuma nella propria polizza. Del resto già oggi non tutti i professionisti si assicurano per le coperture che invece sono obbligatorie dal 2013. Un dato su tutti: secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel 2015, il 33% del campione analizzato non era ancora assicurato. 


Architetti: in gara con i requisiti aggiornati

Il Consiglio nazionale degli architetti (Cnapcc) offre ai propri iscritti tre convenzioni con Aig Europe, Lloyd's per l'Italia e sindacato leader Arch dei Lloyd's. Tutte in scadenza a dicembre. Già entro ottobre sarà lanciata la nuova gara per selezionare le proposte. «Le attuali convenzioni non coprono l'ultrattività decennale richiesta dalla legge concorrenza - spiega Massimo Crusi, tesoriere del Cnapcc - inseriremo questa novità tra i requisiti della prossima gara». Troppo presto, però, secondo l'Ordine per valutarne l'impatto economico. In questi anni, molti architetti hanno scelto la convenzione offerta dalla cassa previdenziale di categoria Inarcassa (si vedano i dati nella scheda sugli ingegneri). Questa offre la postuma decennale su comportamenti colposi del professionista in caso di cessazione attività o decesso dell'assicurato; l'estensione costa il 125% del premio annuo, da versare una tantum. Negli altri casi, la copertura è quinquennale. Anche Inarcassa sta valutando la nuova ultrattività. Per il presidente Santoro «si tratta di una misura necessaria dopo che l'Antitrust aveva evidenziato un diffuso ricorso, da parte delle compagnie assicurative, a contratti claims made, che limitano la prestazione assicurativa ai sinistri denunciati nel periodo di validità della polizza».


Geometri: aggiornamento normativo sotto esame 

Il Consiglio nazionale dei geometri ha stipulato una convenzione cui gli iscritti possono aderire che vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e denunciate durante la vigenza della polizza (si tratta quindi di un polizza claims made). Offre una retroattività illimitata, ossia copre anche le denunce di sinistri relativi a errori commessi prima dell'attivazione della polizza, a patto che i fatti da cui derivano non fossero già noti o denunciati prima della sottoscrizione. Per quanto riguarda , invece, le eventuali richieste di risarcimento successive alla chiusura del contratto, la polizza prevede la possibilità di estendere il periodo di garanzia fino a un massimo di dieci anni (ultrattività). Questo allungamento deve essere richiesto dal professionista solo in caso di cessazione dell'attività (o di morte con domanda effettuata dagli eredi). Il costo della "postuma" quinquennale è il 120% dell'ultimo premio annuale, mentre il premio per i successivi cinque anni viene indicato caso per caso dall'assicuratore. L'introduzione di un'offerta relativa ad una garanzia postuma decennale svincolata dalla cessazione d'attività (legge 124/2017) è attualmente all'esame del broker assicurativo che segue la convenzione. 


Ingegneri: dall'Ordine niente offerte «speciali»

Sugli oltre 240mila iscritti all'Albo ingegneri, l'obbligo di responsabilità civile professionale riguarda solo una platea stimata in circa 100mila professionisti , di cui il 75% svolge l'attività a tempo pieno e gli altri in modo intermittente. Nessuna garanzia è richiesta a chi non ha rapporti diretti con i committenti (ad esempio perché lavora in una società di ingegneria) o ai dipendenti. Il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) ha scelto per ora di non stipulare proprie convenzioni dirette, ma periodicamente monitora il mercato con tabelle riepilogative delle offerte. Nell'aggiornamento 2016 per le sei principali garanzie sul mercato in tre casi è già prevista una retroattività illimitata ( anche se a determinate condizioni),in un caso la copertura si ferma a cinque anni e negli altri casi l'ultrattività decennale è prevista solo su richiesta (ad esempio con pagamento di un sovrappremio del 20%) . Secondo uno studio svolto dal Cni il fattore decisivo nella scelta della compagnia è il prezzo, al primo posto per il 64% del campione. A oggi di fatto, un ingegnere su tre ha scelto la convenzione di Inarcassa con i Lloyd's di Londra : le polizze sottoscritte nel 2016 (anche da architetti) sono 27.467, per premi annui pari a 9,3 milioni. 

(Il servizio integrale sul «Sole 24 Ore» di lunedì del 2 ottobre)



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