Richiesta dell'estratto conto bancario e limiti temporali

Richiesta dell'estratto conto bancario e limiti temporali

Con una sentenza pubblicata lo scorso giugno (12 giugno 2023) il Tribunale di Napoli ha stabilito che il diritto del cliente della banca ad ottenere la consegna della documentazione inerente l’intero svolgimento dei rapporti (estratto conto) non è soggetto al termine decennale previsto dall'art. 119 comma 4 del Testo Unico Bancario (Decreto Legislativo n. 385/1993), bensì al termine di prescrizione ordinario decorrente dalla chiusura dei rapporti.

Secondo il Tribunale di Napoli, quindi, dovendosi adottare un'interpretazione restrittiva della locuzione "documentazione inerente a singole operazioni", contenuta nel quarto comma dell'art. 119 del Testo Unico Bancario, il limite temporale decennale non troverebbe applicazione per la richiesta dell'estratto conto.

Il diritto alla consegna dei documenti

L'art. 119 del Testo Unico Bancario, rubricato "Comunicazioni periodiche alla clientela", così dispone:

"Nei contratti di durata i soggetti indicati nell’articolo 115 forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all’anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il contenuto e le modalità della comunicazione. Per i rapporti regolati in conto corrente l’estratto conto è inviato al cliente con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione".

La norma in questione prevede un generale dovere di trasparenza per la banca e per gli altri intermediari finanziari; dal punto di vista del cliente, il diritto sancito dalla norma consente a quest'ultimo di avere contezza in ogni momento di tutti gli elementi del rapporto e di monitorare l’andamento dello stesso.

La documentazione che può formare oggetto di specifica richiesta riguarda sia l'estratto conto relativo al rapporto di conto corrente, sia le singole operazioni poste in essere nell'ambito di qualsiasi rapporto bancario.

La richiesta documentale non è riservata al cliente; il diritto all'informazione riconosciuto dalla norma in commento, infatti, può essere esercitato da altri soggetti, come, ad esempio, il curatore (nell'ambito della liquidazione giudiziale) o l'erede.

Gli orientamenti della giurisprudenza

La sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, invero, si pone in contrasto con l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza.

Una parte significativa della giurisprudenza, infatti, tende a ricomprendere l'estratto conto nel quarto comma dell’art. 119 del Testo Unico Bancario, sostenendo che possono formare oggetto di richiesta unicamente gli estratti conto relativi agli ultimi 10 anni. Tale interpretazione viene sposata anche dall'ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

Tale limitazione temporale viene giustificata, tra l'altro, facendo riferimento all'obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili di cui all'art. 2220 del codice civile, nonché all'art. 50 del Testo Unico Bancario, che prevede l'estratto conto bancario certificato conforme alle scritture contabili.

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altre pagine consultate