Sulla violazione del Domicilio Informatico
Con la sentenza n. 42021 del 2012 la Cassazione confermava la sentenza del giudice di merito con la quale era stato condannato un (ex) dipendente di un’azienda perché responsabile del reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 615 ter, codice penale.
Il reo, avendo lavorato per anni come responsabile dell’ufficio del personale, con mansioni di tecnico informatico, ed essendo a conoscenza degli indirizzi e-mail degli impiegati, si era introdotto abusivamente nel server di posta elettronica dell’azienda <effettuando da postazione presso la sua abitazione, molteplici tentativi di violazione di accesso a caselle postali e-mail di membri della società, alcuni dei quali giunti a buon fine, violando molti account dei dipendenti e trasmettendo altresì e-mail> (attinenti alla pronosticata chiusura dell’azienda e contenenti insulti diretti ai dirigenti) <destinate al servizio di posta elettronica interna mediante gli account violati>.
Per la Suprema Corte è pienamente legittima la querela presentata dal legale rappresentante della società titolare del server di posta elettronica violato. <La piena legittimità della querela … emerge dalla razionale interpretazione della norma> (art. 615 ter, codice penale) <in esame>.
Infatti, con la previsione di detto articolo, introdotto dalla legge n. 547/1993, <il legislatore ha assicurato la protezione del “domicilio informatico” quale spazio ideale (ma anche fisico in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della persona, ad esso estendendo la tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene anche costituzionalmente protetto.>
<Tuttavia, l’art. 615 ter cod. pen. non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma offre una tutela più ampia che si concreta nello “jus excludendi alios”> (cioè diritto di escludere tutti gli altri) <quale che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purchè attinente alla sfera di pensiero o all’attività, lavorativa o non, dell’utente; con la conseguenza che la tutela della legge si estende anche agli aspetti economici-patrimoniali dei dati, sia che il titolare dello “jus excludendi” sia persona fisica, persona giuridica, privata o pubblica, o altro ente>
(Corte di Cassazione, quinta sezione penale, sentenza 8 maggio 2012 – 26 ottobre 2012, n. 42021)
Ingegnere dell'Informazione (Information Technology and Services Consultant and Contractor)
9 anniDalla sentenza mi pare che l'accusato abbia violato delle mailbox tramite brute force o guessing delle password dei colleghi... a essere sincero mi sembra che il 615 ter comma 1 sia normalissimo, dov'e' la notizia??