Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: l’albo dei gestori di crediti in sofferenza

Verso un nuovo mercato dei crediti bancari non-performing: l’albo dei gestori di crediti in sofferenza

L’albo dei gestori di crediti in sofferenza

Questa settimana, con il quarto articolo dedicato alla riforma del mercato dei crediti deteriorati, analizziamo la disciplina relativa alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza.

Con la riforma viene introdotta la riserva di attività sulla gestione dei crediti in sofferenza, mediante l’istituzione di una nuova figura di intermediario, denominata «gestore di crediti in sofferenza», appositamente autorizzato e vigilato da Banca d’Italia.

Per «gestione di crediti in sofferenza», ai sensi del decreto, si intende lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:

1) la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore;

2) la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza;

3) la gestione dei reclami dei debitori;

4) l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri dovuti.

Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza, invece, l'attività di recupero stragiudiziale esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, dai soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’art. 115 del TULPS.

Secondo il nuovo quadro normativo, quindi, l'attività di gestione di crediti in sofferenza, per conto di acquirenti di crediti in sofferenza, risulta riservata alle banche, agli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB (Testo Unico Bancario) e ai gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo art. 114.6 del TUB.

In tale ottica, il decreto istituisce l’albo dei gestori di crediti in sofferenza, tenuto e aggiornato da Banca d’Italia. Si tratta di un albo pubblico, al quale si può accedere una volta ottenuta l’autorizzazione di Banca d’Italia.

I soggetti che possono avere interesse a presentare la domanda per l’iscrizione nel nuovo albo sono coloro che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuovi gestori di crediti in sofferenza, oppure società già esistenti, che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza modificando il proprio oggetto sociale.

Per ottenere l’iscrizione nel nuovo albo la società interessata deve presentare i seguenti requisiti, elencati nell’art. 114.6 del TUB: 1) la forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; 2) la sede legale e la direzione generale in Italia; 3) la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 19 del TUB per i titolari di partecipazioni qualificate; 4) l’idoneità per gli esponenti aziendali che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (che dovranno, quindi, avere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché soddisfare i criteri di competenza e correttezza); 5) la presentazione di un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa della società, i dispositivi di governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto della normativa.

Spetta alla Banca d’Italia disciplinare, con proprio regolamento, la procedura di autorizzazione, i criteri di valutazione delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, i casi di revoca e le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione.

Il decreto precisa, inoltre, che il gestore di crediti in sofferenza (così come la banca o l'intermediario iscritto nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB), una volta nominato, presta i propri servizi nei confronti dell'acquirente di crediti in sofferenza sulla base di un contratto di gestione stipulato in forma scritta.

Il regime transitorio

Le nuove norme, contenute nel Decreto Legislativo 30 luglio 2024 n. 116, si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, che avrà tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.

Lo stesso decreto, nelle disposizioni transitorie e finali, precisa che i soggetti che attualmente svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d’Italia.

Tuttavia, per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina, si prevede altresì che le istanze per ottenere l’autorizzazione di Banca d’Italia dovranno essere presentate «al più tardi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative» emanate da Banca d’Italia.

In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento dell'istanza, le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB dovranno cessare.

Nel prossimo articolo vedremo da vicino la nuova disciplina concernente la tutela dei debitori.

Il testo ufficiale del decreto può essere visualizzato utilizzando il seguente link: https://parlamento18.camera.it/229 

Guido Favia

avv Guido Favia titolare Studio Legale Favia

3 mesi

Grazie Collega molto utile

Andrea Speziari

FROSIO PAINT INSPECTOR TECHNICAL TRAINER STOPPANI LECHLER

3 mesi

Verso un nuovo mercato…. Ma quando ????

Livio De Miranda

Consulente analista finanziario CTP bancario. Amministratore unico DMS GLOBAL CONSULTING SRLS

3 mesi

Grazie per l'articolo molto dettagliato. Una domanda: secondo Lei, per tutte le procedure esecutive in essere alla data di entratta in vigore del d. lgs., con la presenza di mandatarie autorizzate solo con il 115 tulps e non iscritte nè all'albo 106 TUB, nè tanto meno al nuovo albo, come si dovrebbe procedere ? Molti avvocati sono in confusione e stiamo parlando di migliaia e migliaia di procedure....... Grazie

Bravo avvocato … settore secondario del credito in sofferenza… di fatto vigilati nelle attività e nei soggetti….MARCO FERFOGLIA

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