Vendere prodotti sicuri nell'UE

La normativa dell'UE stabilisce che tutti i prodotti venduti nell'UE siano sicuri, indipendentemente dal luogo in cui sono stati fabbricati. I fabbricanti e le imprese, compresi tutti i venditori e gli operatori in linea che vendono prodotti nel mercato dell'UE, devono garantire la conformità alla legislazione vigente sulla sicurezza dei prodotti en .

Per saperne di più sugli obblighi per le imprese e la sicurezza dei prodotti en .

Safety Gate: segnalare prodotti non sicuri

Le autorità nazionali dell'UE hanno l'obbligo di controllare i prodotti immessi in commercio per accertarsi che siano sicuri. Se individuano un prodotto che potrebbe ad es. essere nocivo per i consumatori o causare un danno all'ambiente, esse adottano misure per ottenere il ritiro del prodotto dal mercato o vietarne la commercializzazione.

Tutti i fabbricanti e le altre imprese collegate alla distribuzione o alla vendita di un prodotto hanno inoltre l'obbligo di adottare misure se uno dei loro prodotti risulta non sicuro. A titolo di esempio, possono distruggere, ritirare e richiamare i loro prodotti dai clienti per evitare incidenti.

In tutti questi casi le azioni adottate sono comunicate al Safety Gate en , un sistema creato per scambiare informazioni a livello europeo sulle misure adottate nei casi di prodotti non alimentari pericolosi. I prodotti agricoli e farmaceutici non sono inclusi, in quanto hanno i loro propri sistemi di allerta.

Se sei un fabbricante, un distributore o un rappresentante autorizzato e ritieni che uno dei prodotti in vendita non sia conforme ai requisiti dell’UE, devi adottare misure il più presto possibile per evitare che questi prodotti causino un danno ai consumatori e segnalare le misure alla tua autorità nazionale attraverso il Business Gateway per l’allarme sulla sicurezza dei prodotti en .

Attenzione

NB: solo un fabbricante, un distributore o un rappresentante autorizzato possono utilizzare questo strumento.

Richiami di prodotti non sicuri

Se la tua impresa si rende conto che uno dei prodotti da te immessi sul mercato è pericoloso ed è già commercializzato, devi agire notificando le autorità nazionali attraverso il Product Safety Business Alert Gateway en e richiamarlo immediatamente.

Per saperne di più sui richiami e perché sono importanti per le imprese en .

Per domande o verifiche su questa procedura, contattare il proprio sportello nazionale en .

Responsabilità per danno da prodotti difettosi

Il venditore è responsabile per i difetti dei suoi prodotti. Se questi provocano un danno al cliente: morte, lesioni personali o danni materiali a beni di proprietà (superiori a 500 €), il venditore si espone a gravi conseguenze.

Il carattere difettoso di un prodotto è determinato dalla mancanza di sicurezza che i consumatori hanno il diritto di attendersi, non dalla sua idoneità all’uso.

La prudenza è necessaria nei casi seguenti:

  • fabbricazione di un prodotto finito
  • fabbricazione di componenti che devono essere incorporati in un altro prodotto
  • importazione nell'UE di un prodotto ai fini della vendita.

Se più imprese sono responsabili della sicurezza di uno stesso prodotto, il danneggiato può ricorrere in giudizio indifferentemente contro l'una o l'altra.

Le norme sulla responsabilità si applicano anche ai prodotti elettrici e agricoli. Il contratto di vendita non può contenere clausole che limitino la responsabilità del venditore per un prodotto difettoso.

Domande di risarcimento

Per chiedere un risarcimento per danni, il danneggiato deve provare che:

  • si è verificato il danno
  • il prodotto era difettoso
  • vi è una connessione tra il difetto e il danno.

Casi in cui il venditore non è responsabile

Il venditore non è responsabile se può provare che:

  • non ha commercializzato il prodotto
  • non ha fabbricato il prodotto per la vendita
  • il difetto che ha causato il danno non esisteva quando l'aveva commercializzato
  • il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative
  • lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha commercializzato il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto
  • ha fabbricato solo un componente, mentre il difetto era il risultato della concezione del prodotto finito.

Il danneggiato ha tre anni di tempo per chiedere un risarcimento, a decorrere dal giorno in cui ha avuto conoscenza:

  • il danno;
  • del difetto;
  • dell’identità del produttore.

Il venditore non è più responsabile dei danni provocati dal suo prodotto dopo dieci anni dalla sua commercializzazione, a meno che la richiesta di risarcimento non sia intervenuta durante tale periodo.

Legislazione dell'UE

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Ultima verifica: 03/02/2025
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