Post di Studio Legale Mosetti Compagnone

𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐭𝐞 𝐞 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚: 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐭𝐚 𝐥𝐚 “𝐛𝐨𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚” 𝐝𝐢 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝𝐨 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐨-𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐢    Lo scorso 13 maggio 2024 il Ministero del Lavoro ha approvato la (ossimorica) “bozza definitiva” di Accordo Stato-Regioni, finalizzata all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza. La normativa entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista presumibilmente per la fine dell’estate 2024; nelle more, il Legislatore ha previsto l’introduzione di un c.d. “regime transitorio” della durata di un anno, nel corso del quale potranno essere erogati corsi conformi alla normativa precedente. L’Accordo, ormai prossimo alla pubblicazione, rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 2021, quando il Legislatore, con l’art. 13 del D.L. 146/2021, richiedeva l’emanazione di un Accordo finalizzato alla puntuale definizione dell’obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008 per Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti. Ciò premesso, è doveroso evidenziare come la nuova disciplina, una volta entrata in vigore, avrà delle necessarie ripercussioni sui Modelli ex D.Lgs. 231/2001, atteso che gli Organismi di Vigilanza saranno tenuti a verificare che la formazione si svolga in ossequio a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni. In aggiunta, i Modelli Organizzativi dovranno essere aggiornati dando conto delle modifiche introdotte dall’Accordo, prevedendo – nell’ambito dell’allegato relativo ai delitti in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – lo svolgimento di attività formative conformi alla normativa in esame. Ciò premesso, a opinione di chi scrive, la formazione che Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti saranno chiamati a svolgere, non potrà prescindere dai richiami alla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, dal momento che i Modelli rappresentano uno strumento fondamentale per assicurare la compliance aziendale (anche, ma non soltanto) in tema di salute e sicurezza.  In questo senso, l’Accordo si pone sul solco della recente (ma a lungo attesa) giurisprudenza del Tribunale di Milano, il quale – nell’ambito della sentenza n. 1070/2024 – ha ricordato come le attività di formazione, al fine di assicurare l’efficacia del Modello Organizzativo e del sistema di prevenzione dei reati, debbano risultare intense e continuative. Per una disamina chiara e approfondita delle novità introdotte dall’Accordo in parola, riportiamo il link del contributo del nostro partner, Percorso Sicurezza srl https://lnkd.in/ds4VKguu

Informativa 07-24: Accordo Stato-Regioni sulla formazione salute e sicurezza - Percorso Sicurezza

Informativa 07-24: Accordo Stato-Regioni sulla formazione salute e sicurezza - Percorso Sicurezza

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