Bologna è una regola (ovvero, provvedimenti misti del Tribunale di Bologna sulla fase iniziale del nuovo processo di cognizione)

Bologna è una regola (ovvero, provvedimenti misti del Tribunale di Bologna sulla fase iniziale del nuovo processo di cognizione)

Michele Angelo Lupoi

Nella settimana appena passata, ha fatto notizia la sentenza della Corte costituzionale interpretativa di rigetto della q. l. c. sollevata dal Tribunale di Verona in merito all'art. 171 bis cpc (relativo alle c.d. verifiche preliminari nel giudice nella fase introduttiva del nuovo processo civile di cognizione).

La Corte costituzionale ha propugnato un'interpretazione flessibile della disposizione introdotta dalla riforma Cartabia, avallando le prassi "creative" dei tribunali della penisola.

In attesa del correttivo (che dovrebbe cambiare i termini della questione), vi propongo alcune interessanti pronunce del Tribunale di Bologna (giudice dr. Costanzo).

Buona lettura!

§§

Tribunale di Bologna 20-3-2024

In questa sentenza, il Tribunale affronta (per scrupolo, dal momento che la relativa questione era stata abbandonata dalla parte al momento di precisare le conclusioni) una questione molto delicata: ovvero le conseguenze, rispetto al decorso dei termini di cui all'art. 171 ter cpc, in caso di omesso o tardivo deposito, da parte del giudice, del provvedimento ex art. 171 bis cpc.

Nella fattispecie, il convenuto opposto, a fronte del mancato deposito del decreto del giudice, aveva comunque depositato la sua prima memoria nel rispetto dei termini di legge. Nulla aveva depositato invece l'attore opponente. Alcuni giorni dopo lo scadere del primo termine, il decreto era stato finalmente comunicato alle parti. Nello stesso, il giudice, confermava la data dell'udienza indicata in citazione.

A quel punto, l'opposto aveva depositato la sua seconda memoria, mentre l'opponente non aveva depositato alcunchè, limitandosi a chiedere all'udienza ex art. 183 cpc la rimessione in termini .

Osserva al riguardo il giudice (in modo, direi, ineccepibile):

  • nella sua attuale formulazione l’art. 171-bis c.p.c. non prevede lo slittamento dei termini a ritroso di cui all’art. 173-ter c.p.c. qualora il giudice emetta il decreto dopo i quindici giorni dallo scadere del termine stabilito dall’art. 166 c.p.c. (ossia, quello per la tempestiva costituzione del convenuto) e confermi la già fissata data della prima udienza di cui all’art. 183 c.p.c. (v. anche la lettera dell’art. 173-ter c.p.c.);
  • questo fa ritenere che, salva diversa determinazione del giudice ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 171-bis c.p.c., quei termini a ritroso decorrono ex lege, ossia anche se il giudice non si pronuncia sull’esito delle verifiche preliminari o lo fa tardivamente;
  • in ogni caso, l’istanza di rimessione in termini avrebbe dovuto essere presentata subito dopo la comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. e comunque prima dello scadere del termine per il deposito della seconda memoria integrativa, momento oltre il quale non avrebbe più potuto ravvisarsi una ipotetica non imputabilità della decadenza a fronte di dubbi interpretativi sulla portata delle nuove disposizioni processuali;
  • nella sua istanza tardivamente proposta in prima udienza, d'altro canto, l’attrice non aveva indicato in quali decadenze sarebbe incorsa per non aver depositato la prima memoria (o la seconda o la terza): l’istanza formulata ai sensi dell’art. 153 c.p.c. è dunque inammissibile.

§§

Trib. Bologna 6-5-2024

In un'opposizione a decreto ingiuntivo, la convenuta opposta eccepisce la tardività dell'opposizione stessa. Il giudice, nel differire la prima udienza ex art. 183 cpc (rispetto alla quale si computano i termini di cui all'art. 171 ter cpc), fissa un'udienza intermedia espressamente dedicata alla discussione della questione pregiudiziale di rito relativa alla eventuale tardività dell'opposizione.

Nel suo provvedimento, il giudice valorizza il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, raccomandando ai difensori di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (essendo sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l’individuazione del thema probandum.

Incidentalmente, all'esito dell'udienza preliminare così fissata, il giudice ha respinto l'opposizione, proposta solo dai soci di una s.n.c., e non dalla società stessa. Osserva al riguardo il giudice che l’opposizione dei due soci, in sé considerata, sarebbe stata tempestiva ma è stata proposta quando si era ormai formato il giudicato sostanziale nei confronti della debitrice principale. Tale giudicato (esterno) determinava effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dagli attori, motivi che attinevano esclusivamente al rapporto contrattuale tra la società di persone e il creditore sociale.

Trib. Bologna 31-5-2024

§§

Trib. Bologna 3-6-2024

Anche in questo caso, si trattava di un'opposizione a d. i. e anche qui il giudice, rinviando la prima udienza di merito, fissa un'udienza interlocutoria dedicata all'esame della sola istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al d. i. opposto, con concessione di previo termine per il deposito di una memoria dell'opponente su tale richiesta della controparte.

Il giudice evidenzia come, in quella sede, le parti potranno confrontarsi circa possibili soluzioni conciliative.

La medesima soluzione è prevista nel provvedimento del Trib. Bologna del 10-5-2024, ove il giudice precisa che, nell'opposizione a d. i., non è prevista la concessione della provvisoria esecutorietà con decreto inaudita altera parte, essendo sempre necessario provocare il contraddittorio al riguardo.

Trib. Bologna 10-5-2024

Per oggi è tutto, alla prossima!






Molto interessante grazie!

Raffaella Albano

avvocato, consulente societario, cultore della materia in diritto commerciale e fallimentare Unisa - Studio legale

7 mesi

Grazie Professore.

carmela ragone

Master euroconference 'Delegato alle vendite immobiliari'

7 mesi

Interessante!.. grazie

Massimo Vaccari

magistrato di primo grado

7 mesi

Penso sia evidente a tutti che, anche per la Consulta la norma, così come formulata, viola l'art. 24 Cost. Per salvarla ne ha dato una interpretazione creativa che non supera però problemi applicativi che pone

‘Chiarezza’ e ‘sinteticità’ del legislatore davvero formidabili, come al solito ammirevoli. E poi le pretendono da noi, sanzionandoci come se fossimo la ‘causa’ della proliferazione dei processi e dei relativi adempimenti, scambiando gli ‘effetti’ con la ‘causa’.

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