Bologna è una regola (ovvero, provvedimenti misti del Tribunale di Bologna sulla fase iniziale del nuovo processo di cognizione)
Michele Angelo Lupoi
Nella settimana appena passata, ha fatto notizia la sentenza della Corte costituzionale interpretativa di rigetto della q. l. c. sollevata dal Tribunale di Verona in merito all'art. 171 bis cpc (relativo alle c.d. verifiche preliminari nel giudice nella fase introduttiva del nuovo processo civile di cognizione).
La Corte costituzionale ha propugnato un'interpretazione flessibile della disposizione introdotta dalla riforma Cartabia, avallando le prassi "creative" dei tribunali della penisola.
In attesa del correttivo (che dovrebbe cambiare i termini della questione), vi propongo alcune interessanti pronunce del Tribunale di Bologna (giudice dr. Costanzo).
Buona lettura!
§§
In questa sentenza, il Tribunale affronta (per scrupolo, dal momento che la relativa questione era stata abbandonata dalla parte al momento di precisare le conclusioni) una questione molto delicata: ovvero le conseguenze, rispetto al decorso dei termini di cui all'art. 171 ter cpc, in caso di omesso o tardivo deposito, da parte del giudice, del provvedimento ex art. 171 bis cpc.
Nella fattispecie, il convenuto opposto, a fronte del mancato deposito del decreto del giudice, aveva comunque depositato la sua prima memoria nel rispetto dei termini di legge. Nulla aveva depositato invece l'attore opponente. Alcuni giorni dopo lo scadere del primo termine, il decreto era stato finalmente comunicato alle parti. Nello stesso, il giudice, confermava la data dell'udienza indicata in citazione.
A quel punto, l'opposto aveva depositato la sua seconda memoria, mentre l'opponente non aveva depositato alcunchè, limitandosi a chiedere all'udienza ex art. 183 cpc la rimessione in termini .
Osserva al riguardo il giudice (in modo, direi, ineccepibile):
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In un'opposizione a decreto ingiuntivo, la convenuta opposta eccepisce la tardività dell'opposizione stessa. Il giudice, nel differire la prima udienza ex art. 183 cpc (rispetto alla quale si computano i termini di cui all'art. 171 ter cpc), fissa un'udienza intermedia espressamente dedicata alla discussione della questione pregiudiziale di rito relativa alla eventuale tardività dell'opposizione.
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Nel suo provvedimento, il giudice valorizza il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, raccomandando ai difensori di non ripetere quanto già esposto negli atti introduttivi (essendo sufficiente farvi richiamo) e di evidenziare per punti, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, quali siano i fatti controversi e quelli pacifici, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l’individuazione del thema probandum.
Incidentalmente, all'esito dell'udienza preliminare così fissata, il giudice ha respinto l'opposizione, proposta solo dai soci di una s.n.c., e non dalla società stessa. Osserva al riguardo il giudice che l’opposizione dei due soci, in sé considerata, sarebbe stata tempestiva ma è stata proposta quando si era ormai formato il giudicato sostanziale nei confronti della debitrice principale. Tale giudicato (esterno) determinava effetti preclusivi rispetto ai motivi di opposizione in concreto dedotti dagli attori, motivi che attinevano esclusivamente al rapporto contrattuale tra la società di persone e il creditore sociale.
§§
Anche in questo caso, si trattava di un'opposizione a d. i. e anche qui il giudice, rinviando la prima udienza di merito, fissa un'udienza interlocutoria dedicata all'esame della sola istanza di concessione della provvisoria esecutorietà al d. i. opposto, con concessione di previo termine per il deposito di una memoria dell'opponente su tale richiesta della controparte.
Il giudice evidenzia come, in quella sede, le parti potranno confrontarsi circa possibili soluzioni conciliative.
La medesima soluzione è prevista nel provvedimento del Trib. Bologna del 10-5-2024, ove il giudice precisa che, nell'opposizione a d. i., non è prevista la concessione della provvisoria esecutorietà con decreto inaudita altera parte, essendo sempre necessario provocare il contraddittorio al riguardo.
Per oggi è tutto, alla prossima!
Avvocato
7 mesiMolto interessante grazie!
avvocato, consulente societario, cultore della materia in diritto commerciale e fallimentare Unisa - Studio legale
7 mesiGrazie Professore.
Master euroconference 'Delegato alle vendite immobiliari'
7 mesiInteressante!.. grazie
magistrato di primo grado
7 mesiPenso sia evidente a tutti che, anche per la Consulta la norma, così come formulata, viola l'art. 24 Cost. Per salvarla ne ha dato una interpretazione creativa che non supera però problemi applicativi che pone
avvocato
7 mesi‘Chiarezza’ e ‘sinteticità’ del legislatore davvero formidabili, come al solito ammirevoli. E poi le pretendono da noi, sanzionandoci come se fossimo la ‘causa’ della proliferazione dei processi e dei relativi adempimenti, scambiando gli ‘effetti’ con la ‘causa’.