Deposito temporaneo di rifiuti...non se ne parlerà mai abbastanza!!
Come da prassi, quando offro un servizio di consulenza ad un nuovo cliente effettuo necessariamente uno o più sopralluoghi presso la sua azienda\cantiere edile\impianto. Nel corso del consueto giro di ricognizione, durante il quale il cliente spiega e mostra operativamente le attività che vengono svolte in azienda, il problema relativo alla scorretta gestione del deposito temporaneo dei rifiuti è chiaramente evidente. Nella maggior parte dei casi gli scarti di lavorazione e i rifiuti ad essa conseguenti vengono accatastati senza alcun criterio, i quantitativi superano a vista d'occhio i limiti consentiti dalla legge e non vi è l'ombra di cartelli o etichette riportanti i rispettivi codici cer (o eer). Questo per l'azienda significa esporsi enormemente al rischio di incorrere in ingenti sanzioni, anche di carattere penale, perché, di fatto, trattasi di gestione non autorizzata di rifiuti.
Per capire il perché di tutto questo, dobbiamo procedere per gradi, partendo dalla definizione di deposito temporaneo per vedere nel dettaglio come si configura.
Che cosa è il deposito temporaneo di rifiuti?
Il deposito temporaneo -definito nell'Art.183 comma 1 lettera bb) del T.U.A. (Testo unico Ambientale D.lvo 152/2006)- fa riferimento al raggruppamento dei rifiuti risultanti dalle attività ordinarie e straordinarie di un'azienda, destinati al successivo recupero o smaltimento, precedentemente alla raccolta.
Il deposito temporaneo può avere luogo solo nell'area in cui i rifiuti sono prodotti, oppure, nel caso di imprese che effettuano piccole attività di manutenzione presso cantieri esterni, è concesso anche nella sede dell'impresa stessa (si potrebbe citare un caso riguardante la manutenzione di reti e infrastrutture, ma andrei a dilungarmi troppo).
Essendo un'operazione "precedente alla raccolta" non vi è alcun bisogno di richiedere specifica autorizzazione, purché si rispettino determinate condizioni.
Quali sono le condizioni che legittimano il deposito temporaneo di rifiuti?
1) Limite di stoccaggio, quantitativo e temporale:
Una condizione estremamente importante è quella che riguarda i limiti temporali e quantitativi di stoccaggio. Il T.U.A. specifica che il produttore dei rifiuti ha due possibilità: avviare al recupero o smaltimento i rifiuti prodotti con cadenza trimestrale indipendentemente dalle quantità, oppure avviarli a recupero o smaltimento una volta raggiunti i 30Mc complessivi di cui al massimo 10Mc di rifiuti pericolosi. In ogni caso anche se non viene raggiunto il quantitativo massimo consentito, lo stoccaggio in deposito temporaneo non può mai superare un anno.
2) Categorie omogenee di rifiuti:
Sarebbe certamente ingenuo pensare che i rifiuti possano essere accatastati tutti insieme senza alcun criterio particolare. I rifiuti devono essere separati per categorie omogenee. Questo richiede un lavoro preventivo di classificazione dei rifiuti i quali devono essere stoccati per codice cer avendo cura, laddove vi siano rifiuti pericolosi, che questi non vengano a contatto tra loro rendendoli suscettibili alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici.
3) Etichettatura e imballaggio:
Una volta raggruppati correttamente i rifiuti, come detto per categorie omogenee, si deve procedere all'etichettatura e al corretto imballaggio degli stessi. In base a come abbiamo precedentemente classificato i rifiuti dovremo quindi utilizzare degli imballaggi di adeguata resistenza (per esempio big-bags, recipienti, serbatoi fissi e mobili) in relazione alle proprietà chimico fisiche del rifiuto e apporre in esso le etichette riportanti il rispettivo codice cer e le eventuali caratteristiche di pericolo.
4) Inquinanti organici persistenti (POP'S):
Ben diversa la situazione nella quale ci si ritrovi a gestire rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, come ad esempio diossine, PCB o aldrin, per i quali si fa riferimento alle norme tecniche contenute nel regolamento (CE) 850/2004 (modificato poi con il regolamento 1342/2014/UE)
5) Registro di carico e scarico:
L'art. 208, che definisce le norme in materia di autorizzazioni, nel comma 17 cita: "Fatti salvi l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all’articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo...". Ciò significa che la corretta compilazione del registro di carico e scarico è un'altra importante condizione affinché il deposito temporaneo sia gestito legalmente e in assenza di autorizzazione alcuna.
Cosa rischia l'impresa se una o più d'una delle condizioni elencate non viene rispettata?
Come già detto, il deposito temporaneo è un’attività precedente alla raccolta e quindi non necessita di autorizzazione ma nell'eventualità in cui anche solo una delle suddette condizioni dovesse venire meno, il deposito temporaneo verrebbe di conseguenza considerato deposito preliminare o di messa in riserva: un'attività questa che, se sprovvisti di regolare autorizzazione, diviene reato di gestione non autorizzata di rifiuti (ex art. 256 T.U.A. 152/2006) sanzionabile penalmente nell'aggravante in cui vi siano rifiuti pericolosi.
Nella pratica, spesso non è semplice adempiere a tutti gli obblighi di natura ambientale, sopratutto perché non di facile fruizione se non si è del settore, ed è per questo che è importante per le imprese il confronto con un consulente esperto che sappia guidarle attentamente durante tutte le fasi: prima, durante e dopo la produzione del rifiuto.