Formazione obbligatoria anche per il “Preposto di fatto”

Formazione obbligatoria anche per il “Preposto di fatto”

Sent. Cassazione Penale, Sez. 3, 12 maggio 2022, n. 18839_Commento

Se correttamente costruito e interpretato nello specifico contesto aziendale, il ruolo del Preposto modernamente inteso caratterizza una risorsa professionale fondamentale per il controllo e il supporto di regole e comportamenti condivisi e consapevoli, ma anche di potenziale ausilio alla Direzione e al suo staff tecnico nella pianificazione delle misure di prevenzione e protezione e nell'identificazione delle azioni correttive necessarie conseguenti sui temi di sicurezza, salute e … ambiente (tema ormai diventato inscindibile nella pratica quotidiana di impresa).

A fronte di questi compiti delicati, accanto all’esperienza richiesta e alla sensibilità auspicata su corrette dinamiche relazionali che devono caratterizzare tale figura prima dell’attribuzione dell’incarico, occorre garantire alla stessa una crescita professionale che, a partire dalla “identificazione” inequivoca del soggetto, lo responsabilizzi sulle tematiche HSE e gli metta a disposizione strumenti tecnici, organizzativi e conoscitivi che ne completino il profilo per la corretta gestione dei propri collaboratori.

Il dettato normativo, nella riscrittura fatta dalla legge L 215/2021 dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08 delle attribuzioni, ci restituisce ora una figura tratteggiata in modo più netto che non dovrà fare solo la “marcatura stretta” del collaboratore (come tanta giurisprudenza piuttosto anacronistica e dissociata dalla realtà di impresa ci ha spesso indicato), ma che dovrà attivarsi con iniziative anche proprie per la gestione della sicurezza in campo, contribuendo a sensibilizzare e a diffondere corrette prassi operative e a tenere aperto un ponte di costante comunicazione con Direzione ed RSPP e colleghi omologhi. Fondamentale dunque per lui un percorso formativo articolato, responsabilizzante il giusto e modulato nel tempo che lo accompagni nella sua crescita professionale. Più facile forse da realizzare nelle imprese strutturate, necessario e inevitabile ormai anche nelle PMI. E’ quanto ci si attende dai nuovi indirizzi dell’annunciato nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, ancora in discussione in queste settimane.

Nel frattempo una recente Sentenza di Cassazione, Sez. 3, 12 maggio 2022, n. 18839, ci ricorda che chi nel quotidiano svolge “di fatto” il ruolo di Preposto, pur senza formale investitura ma con il condiviso riconoscimento dei sottoposti, ha sempre diritto ad una formazione obbligatoria (art. 37, comma 7; art. 55, comma 5, lettera c; art. 299 D.Lgs. 81/2008) e l’esercizio consapevole del suo ruolo si innesca inevitabilmente da un atto datoriale.

Se questo dovesse mancare in ogni caso “quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell'espletamento delle mansioni, comunque svolte.”

Addirittura sulla questione formazione lo scorso anno la Suprema Corte in Sez. 4, con Sentenza n. 38623 del 05 ottobre 2021, arrivava a dichiarare che la stessa è dovuta anche a chi, pur sprovvisto di regolare contratto di lavoro subordinato, appare “stabilmente incardinato tra i lavoratori dell'azienda”.

Nel caso in commento, che si riferisce ad una violazione accertata nel 2018, per il Preposto di fatto era mancata la sua formazione, situazione che pur a fronte dell’impugnazione del Datore di lavoro che contestava la mancata nomina formale del soggetto e i relativi obblighi formativi, determina la conferma di condanna del ricorrente espressa dalla Suprema Corte.

Link: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=28136:cassazione-penale,-sez-3,-12-maggio-2022,-n-18839-omessa-formazione-la-mancanza-di-nomina-formale-scritta-con-data-certa-non-%C3%A8-rilevante,-le-norme-sono-dirette-a-prevenire-pericoli-nell-espletamento-delle-mansioni,-comunque-svolte,-anche-nell-ipotesi-di-assenza-di-contratto&catid=17&Itemid=138

Andrea Marchioro

Direttore d'Area di Contec AQS | Consulente Sicurezza, Qualità e Ambiente

2 anni

Sarà molto interessante capire come verrà considerata ora dal legislatore, alla luce della legge 215/2021, la responsabilità del "preposto di fatto" (e non individuto dal datore di lavoro).

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere - Consulente di Direzione per Sicurezza sul Lavoro e Tutela dell'Ambiente

2 anni

Ottimo approfondimento. La cosa spassosa se non fosse tragica è che c'è qualche cazzazionista che appesta il web spacciando questa sentenza come quella che rende obbligatoria la nomina formale del preposto. Peccato che nel testo della sentenza c'è un passaggio che dice: "La sentenza impugnata, con adeguata motivazione, e con l'applicazione corretta della giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in materia, ha rilevato come la nomina dei responsabili della sicurezza e prevenzione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro risultava dall'organigramma aziendale proveniente dalla ditta dell'imputato, acquisito in sede di ispezione. La mancanza di nomina formale (scritta con data certa) non è rilevante sulla formazione, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell'espletamento delle mansioni, comunque svolte." Insomma, preposti e dirigenti erano stati "individuati" (organigramma) ma, a questa non era seguita la formazione necessaria prevista dalla legge. Questa è la violazione contestata e non la mancata nomina.

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