Legittimità costituzionale dei DPCM nell'emergenza ?

Sulla legittimità costituzionale dei DPCM (fonti sub-primarie) nel periodo pandemico_Sent. Corte Costituzionale del 22 ottobre 2021, n. 198.

La questione, molto dibattuta negli ultimi due anni, è stata affrontata con Sentenza della Corte Costituzionale del 22 ottobre 2021, n. 198 a fronte di una richiesta di pronunciamento rimessa dal Giudice di Pace di Frosinone.

A tale Giudice di Pace si era rivolto un cittadino avverso la sanzione amministrativa a lui comminata di 400 euro, inflittagli per avere violato nell’aprile 2020 il divieto di uscire dalla propria abitazione e spostarsi nel territorio comunale senza giustificato motivo, in violazione del DPCM 22 marzo 2020.

L’opponente contestava la violazione degli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, considerando che di fuori dell’unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante (relativa allo stato di guerra di cui all’art. 78 Cost), sarebbe stato alterato il principio di tipicità delle fonti di produzione normativa per cui la funzione legislativa è affidata al Parlamento, che può delegarla solo con una legge-delega e comunque mai affidando la disciplina emergenziale ad atti amministrativi.

Nella sentenza della Corte Costituzionale viene richiamata la definizione di eventi emergenziali di protezione civile espressa dall’art. 7 comma 1 lett c del DLgs n.1/2018 che li inquadra come “emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24”. In tale contesto l’art. 24 legittima il Consiglio dei Ministri a deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale e ad autorizzare ordinanze di protezione civile da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, anche se nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.

Della possibilità di fare ricorso allo strumento del DPCM nel periodo di emergenza pandemica faceva espressa previsione il Decreto Legge n.6/2020, DPCM da emanarsi previa intesa con i Ministeri competenti dell’Interno, della Salute, dell’Economia e delle Finanze nonché con i Presidenti di Regione e Province Autonome. Tale DL attribuiva inoltre rilevanza penale all’inosservanza delle misure di contenimento, qualificandola come contravvenzione di polizia, salvo che il fatto non costituisse più grave reato ai sensi dell’art. 650 c.p.

Con successivo DL 19/2020 si ribadiva la possibilità di adottare misure temporanee restrittive, funzionali al rischio sanitario di diffusione del virus COVID 19, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, con obbligo del Presidente del Consiglio di riferire alle Camere con cadenza quindicinale il contenuto dei provvedimenti al fine di recepire eventuali indirizzi.

In sostanza, viene detto, il DL n. 19 del 2020 non ha conferito potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., ma si è limitato ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste in ragione del contenimento richiesto, tra le quali “limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni» (art. 1, comma 2, lettera a). Tali misure configurerebbero dunque “atti necessitati”, in quanto “emessi in attuazione di norme legislative che ne prefissano il contenuto” e ”strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire» (Sentenza Corte costituzionale n. 37 del 2021)”.

A parere della Corte costituzionale le disposizioni oggetto di censura non hanno dunque conferito al Presidente del Consiglio dei ministri una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., né tantomeno poteri straordinari da stato di guerra in violazione dell’art. 78 Cost., ma hanno ad esso attribuito unicamente il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.

Pertanto il ricorso proposto sulle questioni di legittimità costituzionale viene dichiarato inammissibile.

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