Protocollo Governo-Parti Sociali aggiornato il 6 aprile 2021 _ Le novità introdotte
Con il Protocollo Governo-Parti Sociali del 6 aprile 2021 si è voluto dare attualizzazione al Protocollo Governo Parti Sociali del 24 aprile 2020, già elaborato nella previsione dell’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 2087 del Codice Civile, relativo a responsabilità dell’imprenditore per salute psico-fisica dei dipendenti e collaboratori, declinandola per il periodo pandemico.
L’aggiornato Protocollo conferma nel suo contenuto l’impianto precedente e ribadisce che il Covid-19 “rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione”. Contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione, seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Il passaggio conferma la linea interpretativa dei giuristi che in questo periodo, fatte salve le debite eccezioni per gli ambiti sanitari e laboratoristici (nei quali tale rischio è specifico e pertanto dovrà essere espressamente richiamato nel DVR), hanno configurato il rischio COVID come “rischio generico aggravato”.
Le misure di contrasto al “rischio biologico generico” rappresentato dal SARS-CoV-2/COVID-19 si pongono dunque in continuità con i precedenti Protocolli e seguono la logica di precauzione già espressa dai precedenti provvedimenti di Governo, tra i quali in richiamo il previgente DPCM 2 marzo 2021.
Confermata la possibilità di ricorso ad ammortizzatori sociali, ferie e i congedi retribuiti, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e il massimo utilizzo del lavoro agile, previo confronto con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, mentre per le PMI gli interlocutori di parte sindacale sono le rappresentanze territoriali.
Lo smart working viene promosso a “strumento utile e modulabile di prevenzione”, disponendo l’approntamento obbligatorio di adeguate condizioni di supporto da parte del DdL (assistenza all’impiego delle tecnologie di IT, modulazione dei tempi di lavoro).
Richiamato l’obbligo di impiego di mascherine chirurgiche o DPI di livello superiore nel caso di attività sia al chiuso che all’aperto ad eccezione di quando si lavori da soli.
Da prevedere un piano di turnazione dei lavoratori per diminuire al massimo i contatti.
In caso di trasferte all’estero il DdL dovrà valutare con il Medico Competente il rischio epidemiologico facendo riferimento anche a siti istituzionali (https://viaggiaresicuri.it)
Per quanto attiene ai rientri di lavoratori risultati positivi la disciplina è la seguente (con richiamo alla circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020):
a) i casi positivi asintomatici, ossia i lavoratori asintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
b) I casi positivi sintomatici, ossia i lavoratori sintomatici risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2, possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale.
Rientro per tutti quindi solo ad avvenuta e documentata negativizzazione.
La specifica questione è stata oggetto di recente interrogazione al Ministero della Salute da parte di Confindustria in relazione agli studi in atto sulle varianti.
Fondamentale in questo periodo, nell’ottica di coordinamento tra committente e appaltatore, lo scambio di informazioni inerenti alla positività dei lavoratori che dovrà essere effettuato tra le imprese per il tramite del medico competente, per ovviare alle questioni di privacy.
Rimangono sospesi tutti gli eventi interni aziendali, anche le riunioni in presenza a meno che non abbiano carattere di urgenza ma con regole di minimo afflusso e di distanziamento interpersonale protetto e adeguata areazione dei locali.
Consentita la formazione interna dei dipendenti e quella relativa ai temi della sicurezza nel rispetto dei protocolli di igiene già noti.
Per la definitiva efficacia del Protocollo aggiornato del 6 aprile occorre attendere il suo inserimento in una norma giuridica e la pubblicazione della stessa in Gazzetta Ufficiale.