Illegittimo il sequestro per reati tributari sull’appartamento del coniuge dell’imputato solo perché conferito nel fondo patrimoniale.
Segnalo la sentenza numero 7610.2022, resa dalla Sezione terza penale della Corte di Cassazione che, pronunciatasi in materia cautelare reale in ordine legittimità del sequestro preventivo che aveva attinto il bene immobile del coniuge dell’indagato (del tutto estranea al procedimento penale), ha annullato l’ordinanza impugnata perché sorretta da una motivazione viziata in punto di diritto.
La questione giuridica affrontata dalla Corte di legittimità, mette in connessione la funzione del fondo patrimoniale, strumento regolato dagli artt.167 e segg. del codice civile previsto dall’ordinamento per tutelare gli interessi della famiglia con l’istituto del sequestro preventivo di matrice penale, la cui esecuzione nei confronti del reo non titolare del bene (mobile, immobile o mobile registrato) presuppone un rapporto di fatto con il medesimo assimilabile a quello corrispondente al concetto di possesso di matrice civilistica, ritenuto non sussistente nel caso di specie.
Va precisato che del tutto diversa è l’ipotesi del fondo patrimoniale costituto su beni intestati all’indagato o imputato che secondo la giurisprudenza dominante non costituisce strumento giuridico opponibile al giudice penale come da ultimo statuito con la sentenza 6765/2022, depositata il 25.02.2022.
By Claudio Ramelli