Nelle strutture aziendali complesse la delega di funzioni del datore di lavoro apicale è valida solo se investe l’intero rapporto giuslavoristico.
Segnalo la sentenza numero 9028.2022 – depositata il 17.03.2022, resa dalla terza sezione penale della Suprema corte che, pronunciatasi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con una interessante pronuncia affronta il tema del trasferimento della posizione di garanzia mediante il ricorso all’istituto della delega di funzioni previsto dall’art.17 d.lgs n.74/2000, in riferimento agli obblighi di legge del datore di una struttura aziendale complessa su cui incombe anche l’obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi anche per la prevenzione del virus Covid – 19.
Nella parte motiva della pronuncia in comento, la Corte di legittimità, ha precisato che il trasferimento della posizione di garanzia per quanto riguarda la prevenzione della sicurezza come prevista dal Testo Unico che il datore di lavoro “apicale” può traslare verso ad altri soggetti “sotto ordinati”, richiede che questi ultimi – in forza di specifica delega – divengano titolari dell’intero rapporto giuslavoristico con i dipendenti dell’unità produttiva, e che, pertanto, i delegati vengano dotati anche dei poteri decisionali e di spesa necessari per redigere il Documento Valutazione dei Rischi, nominare il medico competente ed il servizio di prevenzione e di protezione e rendere questi strumenti attuati ed efficaci.
By Claudio Ramelli