Le novità dell’art. 560 c.p.c.: gli obblighi del debitore.
Il primo dubbio che nasce dalla lettura del nuovo articolo 560 c.p.c. è se i suoi secondo e terzo comma possano riferirsi al solo caso di abitazione del bene pignorato o in generale si applichino anche ai casi di detenzione materiale dei beni da parte del debitore fino all'eventuale ordine di liberazione .
Il secondo comma dell’art. 560 c.p.c. così recita:
“il custode ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità”, disposizione che va coordinata con il sesto comma laddove si prevede la liberazione per il debitore “ed il suo nucleo familiare, (…) quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare”.
Dal tenore letterale della norma appare evidente che tali obblighi siano limitati al solo caso di abitazione principale del debitore, e prova ne è che qui, differentemente rispetto al comma successivo, si parla di nucleo familiare e non di familiari “che convivono” e sicuramente non si può dubitare che i termini “il debitore e il nucleo familiare” vengano qui utilizzati disgiuntamente nel senso che l’uno e l’altro siano tenuti ad osservare gli obblighi di conservazione e che qualsiasi violazione dell’uno o dell’altro determini la liberazione per tutti.