Proroga anche per minimi e forfettari
Proroga anche per minimi e forfettari
Riportiamo il comunicato stampa emanato ieri sera 28/6/2019, a seguito dell’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. 34/2019 (decreto crescita), nel quale sostanzialmente – allo scopo di risolvere i dubbi che si erano creati – si conferma che per contribuenti per i quali sono stati approvati gli ISA, Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale, i termini per il versamento delle imposte che risultano dalle dichiarazioni dei redditi in fase di predisposizione per l’anno d’imposta 2018, sono prorogati al 30 settembre 2019.
Si chiarisce altresì che questa proroga vale anche per quei contribuenti che rientrano in codici attività soggetti a ISA ma che godono di cause di esclusione dagli stessi.
Rientrano pertanto nella proroga a settembre ad esempio i contribuenti minimi, i contribuenti forfettari e chi ha iniziato o cessato l’attività nel corso del 2018.
L’argomento della proroga e i nuovi termini di versamento e presentazione (a novembre) delle dichiarazioni dei redditi erano già stati trattati in questo articolo: Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la proroga al 30 settembre
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Ecco il testo del COMUNICATO STAMPA
Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa)
Rientrano nella proroga dei versamenti al 30 settembre 2019 anche i soggetti ammessi a regimi forfetari o di vantaggio
C’è tempo fino al 30 settembre 2019 per i versamenti annuali ai fini delle imposte dirette, IRAP ed IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, compresi i soggetti ai quali si applica il regime forfetario, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e per coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari. Questo il chiarimento contenuto nella
risoluzione n. 64/E dell’Agenzia delle Entrate
pubblicata oggi tenuto conto delle novità introdotte dall’articolo 12-quinquies del DL 34/2019 (Dl crescita).
Chi è soggetto alla proroga
Sono interessati dalla proroga dei termini dei versamenti i soggetti che svolgono le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA quando, contestualmente:
– esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività,
– dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ciò a prescindere dalla effettiva applicazione degli ISA.
Rientrano, quindi, nella proroga anche i forfetari, chi applica il regime di vantaggio, chi determina il reddito con altre tipologie di criteri forfetari e chi dichiara altre cause di esclusione dagli ISA.
Termini di versamento
I termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al 30 settembre 2019.
Roma, 28 giugno 2019