Tavola Rotonda: un’analisi sulle Regole Operative del GSE e sulle disposizioni del Decreto CACER
Il Decreto CACER 2024 ha introdotto cambiamenti significativi nel panorama normativo delle comunità energetiche, portando con sé novità importanti che necessitano di un'analisi approfondita.
Il Decreto CACER è stato al centro della nostra “Tavola Rotonda quesiti aperti sulle Cacer con GSE e FIP”, tenutasi il 10 ottobre scorso e promossa da Community-CER in patrocinio con AssoESCo e in collaborazione con GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e Fondazione Ingegneri Padova .
Nel corso della Tavola Rotonda, l’Avv. Matteo Corbo dello Studio WST e l'Ing. Simone Benassi, Responsabile Comitato Tecnico CACER di AssoESCo, hanno sollevato interessanti interrogativi riguardo all'applicazione delle Regole Operative GSE e delle disposizioni del Decreto CACER. A tali quesiti ha fornito risposte chiare e dettagliate la Dott.ssa Estella Pancaldi , Head of Technical Assistance and Capacity Building of Public Administrations (GSE).
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Avv. Matteo Corbo dello Studio Wst-Law&Tax Firm: facciamo chiarezza in materia di artato frazionamento
A proposito di artato frazionamento, mentre il Decreto CACER nulla prevede in proposito, nelle Regole Operative GSE vengono date stringenti disposizioni attuative (al punto 1.2.1.5) , in base alle quali impianti della stessa fonte, riconducibili al medesimo produttore e ubicati su particelle contigue che siano destinati alla stessa o addirittura a CER diverse, sono, di per sé, indiziati di artificioso frazionamento. Questa situazione può portare perfino alla decadenza dagli incentivi.
“Si chiede di sapere se la “contiguità” delle particelle sia da intendere come “a contatto, confinante” oppure se sia sufficiente la “mera vicinanza” (e se sì, in che termini) di una particella all’altra, soprattutto nel caso in cui magari il medesimo produttore metta a disposizione gli impianti, ciascuno di potenza inferiore a 1MW, a differenti CER. Con che criteri verrà fatta la valutazione soggettiva del GSE a tal proposito?”
L'Ing. Simone Benassi interroga il GSE sul Decreto CACER e sulle relative disposizioni
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Il Decreto CACER ha introdotto una novità significativa escludendo gli impianti entrati in esercizio prima della formale costituzione della CER, seppure dopo il 16.12.2021 (data di entrata in vigore del D.lgs, 199/2021); tuttavia, questa novità ha suscitato diverse segnalazioni che hanno portato ad una modifica nelle Regole Operative, secondo le quali (punto 1.2.1.2) per gli impianti preesistenti deve essere prodotta “idonea documentazione”, sottoscritta prima dell’entrata in esercizio dell’impianto, che attesti la sua realizzazione con l’intento di far parte di una CER. In merito a questo argomento, l’Ing. Simone Benassi ha posto il seguente interrogativo:
“Nel Decreto CACER si afferma che prima nasce la CER e poi entrano in esercizio gli impianti fotovoltaici. Tuttavia, esiste un lasso di tempo tra l'entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 e l'avvio del Decreto CACER 2024, durante il quale le CER non erano ancora state costituite e non potevano possedere le caratteristiche previste dal Decreto CACER. Pertanto, per gli impianti situati all'interno di queste CER, le regole del GSE stabiliscono che, prima dell’entrata dell’esercizio dell’impianto, debba essere prodotta una idonea documentazione, firmata e certificata, in grado di dimostrare che l'investitore abbia effettuato l'investimento con l'intento di inserire gli impianti nella CER. Essendo comunque già scaduto il termine per l’accesso alla tariffa incentivante in caso di configurazioni con tali impianti (120 gg dall’apertura del Portale GSE), si chiede se vi è stato un significativo numero di richieste di accesso e quale criterio abbia adottato il GSE nel valutare tali richieste, dal punto di vista della idoneità documentazione presentata. Si possono prospettare delle deroghe o in termini temporali o in termini di ammorbidendo della firma certificata da parte dell’investitore?”
Quali risposte ha fornito la Dott.ssa Pancaldi in merito a tali interrogativi? Scoprilo guardando i video.
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