Tutti pazzi per STRIMS
Diversi colleghi Esperti in Radioprotezione stanno scrivendo, su gruppi Facebook, che TUTTI, entro il 27 p.v., devono registrarsi sulla piattaforma STRIMS, a pena di sanzioni fino a 6000 €... Se l'avessero chiamata SCREAMS lo potevo anche capire...
Come da art. 48 del vigente D. Lgs. 101/2020, l'obbligo di registrazione alla piattaforma STRIMS interessa le nuove installazioni, a decorrere dall'ottobre u.s., data di attivazione del portale.
Segue estratto dell'articolo:
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Art. 48 - Registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo [...] ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN [....]
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Coloro che si fossero già registrati, avranno notato che l'interfaccia della cosiddetta "scrivania telematica" prevede l'inoltro di dati, per esempio, in caso di notifica (già "comunicazione preventiva") di pratiche. Altro non è possibile fare (come, ad esempio, inserire i dati di sorgenti già regolarmente detenute). Ciò a conferma che l'obbligo di registrazione, per chi non ha nulla da comunicare, non sussiste.
Val la pena di notare il tratto artatamente sibillino e forviante della nota in Gazzetta:
..."devono registrarsi - e - comunicare i relativi dati entro il termine di...". Quali relativi dati? Quelli inerenti alla notifica preventiva di pratiche, per esempio. Se non ho dati da comunicare, non sussiste obbligo alcuno [è l'obbligo di comunicazione dei dati che implica la registrazione, pena sanzioni...]: lo chiarisce senza dubbio il già citato articolo 48. Di più: la legge è legge; una circolare interpretativa non lo è mai; semplice dottrina pura del diritto, che introduce il principio fondante della gerarchia delle fonti.
E VISSERO TUTTI, FELICI E CONTENTI