La classificazione dei rifiuti secondo la normativa svizzera

La classificazione dei rifiuti secondo la normativa svizzera

Cosa significa esattamente classificare un rifiuto? Per comprenderlo, prendiamo in considerazione l’Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/714/it) che nell’allegato 1 contiene l’elenco dei rifiuti.

I codici rifiuto sono composti da 6 cifre e sono raggruppati in 20 capitoli.

Vediamo per prima cosa il significato delle cifre:

  • la prima coppia di cifre individua il capitolo e si riferisce al settore industriale da cui si origina il rifiuto;
  • la seconda coppia di cifre indica il sottocapitolo e quindi la lavorazione specifica;
  • la terza coppia di cifre descrive il rifiuto, eventualmente con riferimento alle sostanze contenute.

Il raggruppamento dei codici rifiuto in 20 capitoli serve come aiuto per identificare il codice corretto. Questi capitoli infatti hanno significati diversi: alcuni sono espressamente riferiti a settori produttivi, altri sono più generici.

Di seguito vengono riportati degli esempi:

  • capitolo 02 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;
  • capitolo 08 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa;
  • capitoli 13-14-15 - contengono invece codici rifiuto trasversali tra più settori produttivi, in quanto possono provenire da molteplici lavorazioni industriali:

- capitolo 13  - oli esausti e residui di combustibili liquidi

- capitolo 14 - solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto

- capitolo 15 - rifiuti di imballaggi, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi;

  • capitolo 17 - rifiuti edili e materiale di sterro;
  • capitolo 18 - rifiuti del settore sanitario e veterinario;
  • capitolo 20 - rifiuti urbani e assimilati;
  • capitolo 16 – si tratta di un capitolo residuale, in quanto contiene un insieme molto variegato di codici rifiuto.

Quindi, quale codice scegliere?

L’ordinanza dice che la determinazione del codice di un rifiuto va effettuata secondo le seguenti fasi:

1. a seconda della provenienza del rifiuto, occorre cercare il codice corrispondente nei capitoli 01–12 e 17–20. In questa fase non sono ammessi codici che terminano con le cifre 99 («Rifiuti non specificati altrimenti»);

2. se nei capitoli 01–12 e 17–20 non si trova un codice corrispondente, per la codifica devono essere considerati i capitoli 13-15;

3. se nei capitoli 13-15 non si trova un codice corrispondente, per la codifica deve essere considerato il capitolo 16;

4. se nel capitolo 16 non si trova un codice corrispondente, si deve scegliere fra i capitoli 01–12 e 17–20 il capitolo più consono alla provenienza del rifiuto e utilizzare il codice che termina con le cifre 99 («Rifiuti non specificati altrimenti»).

Pertanto, ricapitolando, per prima cosa si deve cercare il codice tra i capitoli del proprio settore produttivo (da 1 a 12 e da 17 a 20), se non si trova un codice adatto, si cerca nei capitoli 13-14-15; se ancora non si trova una corrispondenza adeguata al proprio rifiuto, si cerca nel capitolo 16. Solo in ultima istanza si possono utilizzare i codici che terminano con le cifre ‘99’ del capitolo più adeguato alla propria attività.

Tenendo conto quanto sopra, non bisogna confondere ad esempio il rifiuto ‘Vetro’ appartenente al capitolo 16 (16 01 20 ‘Vetro’) da quello del capitolo 17 (17 02 02 ‘Vetro’) o del capitolo 20 (20 01 02 ‘Vetro’), in quanto il primo deriva da veicoli fuori uso, il secondo dall’edilizia, il terzo dalla raccolta differenziata urbana. Nonostante la descrizione sia sempre ‘Vetro’, è la provenienza che cambia.

Rifiuti rs, rc, rcm

Notiamo che nell’elenco rifiuti, riportato nell’Ordinanza, alcune voci sono contrassegnate con sigle: rs, rc, rcm.

I rifiuti rs sono rifiuti speciali; il loro smaltimento ecocompatibile richiede, a causa della composizione o delle proprietà fisico-chimiche o biologiche, un insieme di specifiche misure tecnico-organizzative (attenzione, i rifiuti che in Svizzera sono identificati come ‘speciali’, corrispondono per lo più a quelli che nella UE sono rifiuti pericolosi; la parola speciali in Europa ha un altro significato, cioè sta ad indicare i rifiuti provenienti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, contrapposti ai rifiuti urbani).

I rifiuti rc sono rifiuti soggetti a controllo e richiedono un numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative.

Per alcuni di questi rifiuti rc è richiesto il modulo di accompagnamento e quindi sono siglati rcm.

I codici rifiuto non soggetti a controllo in Svizzera secondo l'OTRif non sono contrassegnati né come rifiuti speciali né come altri rifiuti soggetti a controllo. Non si applicano le disposizioni secondo il capitolo 2 OTRif (ad es. autorizzazione di smaltimento, moduli di accompagnamento, etichettatura).

Codici a specchio

Un altro particolare riguarda 173 codici rifiuto che devono essere classificati come speciali (rs) se contengono sostanze pericolose o se sono contaminate da queste sostanze secondo alcuni criteri.

Esempio:

11 01 13 rs      Rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14          Rifiuti di grassaggio eccetto quelli di cui al codice 11 01 13

Si tratta delle cosiddette voci a specchio, in quanto uno stesso rifiuto è descritto attraverso due voci quasi identiche: una fa riferimento alla presenza di sostanze pericolose ed è un rifiuto speciale (rs), l’altro è un rifiuto non pericoloso.

In merito a queste voci occorre verificare se i rifiuti in questione contengono sostanze pericolose in quantità tale da presentare proprietà pericolose.

Queste sostanze pericolose sono identificate nell'allegato III della Convenzione di Basilea e nelle raccomandazioni ONU per il trasporto di merci pericolose.

Esempio:

Proprietà di pericolo H3: liquidi infiammabili

Sostanze e preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità è uguale o superiore a 21 °C e minore o uguale a 55 °C, vedere il seguente link per la descrizione completa:

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/rifiuti/info-specialisti/politica-dei-rifiuti-e-provvedimenti/aiuto-all_esecuzione-sul-traffico-di-rifiuti-speciali-e-di-altri/classificazione-dei-rifiuti/classificazione-dei-rifiuti-speciali-secondo-le-proprieta.html

Attraverso analisi chimico-fisiche di laboratorio e informazioni ricavate dalle schede di sicurezza dei prodotti che compongono il rifiuto stesso, è possibile determinate le proprietà pericolose.

L’UFAM afferma che se non si effettuano analisi specifiche, si presume che i rifiuti siano pericolosi. Pertanto, nel caso di un codice con voce a specchio, la scelta del codice di rifiuto speciale piuttosto che quello ‘non speciale‘ deve essere attentamente valutata e soprattutto documentata.

Dove riportare le proprietà pericolose dei rifiuti?

Benché il modulo di accompagnamento rifiuti previsto dalla normativa svizzera non preveda un campo specifico in cui riportare le indicazioni di pericolo H della convenzione di Basilea (da non confondere con le H del GHS per i prodotti chimici!), occorre ricordare il cpv 3 dell’art. 6 OTRif:

Le aziende fornitrici devono fornire al trasportatore e all’impresa di smaltimento altre indicazioni sulla provenienza, sulla composizione e sulle caratteristiche dei rifiuti se tali indicazioni sono necessarie per la protezione dell’ambiente, del personale o degli impianti dell’impresa di smaltimento o per smaltire i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente.

Pertanto, affinché le proprietà pericolose siano conosciute anche a chi, dopo l’azienda fornitrice, deve manipolare e trattare il rifiuto, è opportuno che le proprietà pericolose (frasi H della convenzione di Basilea) siano riportate nel campo ‘Osservazioni‘ del modulo di accompagnamento. Questo al di là del fatto che il rifiuto sia classificato o meno come merce pericolosa per il trasporto (ADR).

Infatti, se ad esempio avessimo a che fare con un rifiuto cancerogeno (che non è merce pericolosa per il trasporto ADR), in assenza dell’indicazione ‘H11 Cancerogeno’ sul modulo di accompagnamento, chi a valle tratterà il rifiuto non sarebbe in grado di adottare le necessarie misure di protezione.

Articolo redatto per HSE-Ticino da Franca Fardini , Responsabile settore consulenza qualità sicurezza e ambiente & CSR, emergee sagl .

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Daniele Massa

Health & Safety, Environmental Protection, Energy & Sustainability (SLPS Specialist - SUVA Safety Engineer)

5 mesi

Ottimo articolo informativo! Sintetico ed esaustivo, brava Franca.

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