LA “RIVALSA” IN AMBITO R.C. AUTO
Premesso che per R.C. AUTO s'intende la tutela obbligatoria della Responsabilità Civile del Proprietario di un veicolo a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate; nonché tutte le unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, posti in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate.
Il diritto di RIVALSA (SURROGA) è normato dall’Art. 1916 del CODICE CIVILE, nonché riproposto dall’Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
Esaminiamo la RIVALSA in ambito R.C. AUTO, limitatamente al Proprietario del veicolo assicurato:
“E’ quel diritto dell’Assicuratore di “recuperare” dal Proprietario del veicolo (limite esclusivo in ambito R.C. AUTO) quanto pagato a terzi per conto dell’Assicurato stesso (in quanto l’Assicuratore R.C. AUTO non può opporre al danneggiato alcunché, salvo il limite del massimale assicurato), in conseguenza del pregiudizio arrecato e della possibilità di rifiutare o di ridurre l’entità del sinistro, come previsto dalle condizioni di polizza”.
CODICE CIVILE - ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
NOTA: Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare, fra le persone nei confronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il “Coniuge” dell'Assicurato.
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - Art. 144. (Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.
4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.
Pertanto la “rivalsa” è esperita dall’Assicuratore nei soli confronti esclusivi del Proprietario del veicolo che, a sua volta, può esercitarla nei confronti del Conducente responsabile, purché non “familiare”.
Di seguito i casi più frequenti di possibile “rivalsa” (quelli sottolineati sono derogabili dalle successive Clausole):
- Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe
- Guida con patente scaduta, revocata o sospesa
- Guida da parte di chi ha superato l’esame, ma non ha ancora ricevuto materialmente il documento
- Guida con patente non conforme al veicolo
- Conducente non abilitato alla guida (anche privo di patente) (*)
- Danni a trasportati se il loro numero è superiore alla Carta di Circolazione del veicolo
- Danni a trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità delle disposizioni vigenti (cinture di sicurezza, anche per i posti posteriori)
- Danni provocati alla guida di un veicolo “In Prova” nel mancato rispetto delle regole vigenti
- Dichiarazioni inesatte o reticenti e aggravamento del rischio (anche il cambio di residenza).
(*) La eventuale guida in “temporanea menomazione o parziale immobilizzazione o durante la gravidanza” può rientrare fra i casi di possibile “rivalsa”.
Le Compagnie di Assicurazioni più attente alle tutele economiche e patrimoniali dei propri Clienti prevedono la rinuncia alle possibili "RIVALSE" sopra indicate e sottolineate, con il richiamo di Clausole derogatorie, a fronte di sopra premi di modesta entità.
Proprio per questo le assicurazioni per la Responsabilità Civile Auto NON sono tutte uguali, al di là delle combinazioni di massimali assicurati.
Fausto Spaggiari - Consulente