NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA e MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA e MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La necessaria convivenza tra negoziazione assistita e mediazione

L'introduzione della negoziazione assistita non elimina in alcun modo la mediazione obbligatoria, ponendo al più un problema di coordinamento tra i due istituti.

La negoziazione assistita può certamente rappresentare un primo approccio alla soluzione negoziale della controversia.

La differenza tra i due istituti

Principalmente, risiede proprio nella presenza di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il MEDIATORE, che è chiamato ad agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo.

I due istituti sono destinati a convivere, in quanto, se è vero che il risultato finale può essere il medesimo (un accordo avente natura negoziale), diversa è la modalità seguita per raggiungerlo.

Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria, ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, in tal caso, laddove la tentata negoziazione fallisse, le parti sarebbero comunque costrette a esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità.

Mediazione obbligatoria o facoltativa

La mediazione può essere obbligatoria, allorquando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile, facoltativa ovvero disposta dal Giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di Appello, può imporre l’esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice).

Assistenza legale

La NEGOZIAZIONE ASSISTITA FACOLTATIVA necessita dell’assistenza di un legale per ognuna delle parti, la MEDIAZIONE, invece, può essere esercitata direttamente dalle parti, ovvero da consulenti o periti nominati dalle parti, oltreché del MEDIATORE (iscritto al "registro degli organismi di mediazione").

 L’argomento di cui sopra riguarda anche il settore assicurativo sui seguenti aspetti evidenziati e contrassegnati (*):

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA/Procedura

  • CONTRATTI ASSICURATIVI: Mediazione
  • RISARCIMENTO DANNO PER SINISTRI STRADALI e DA CIRCOLAZIONE DI NATANTI, FINO A 50 MILA EURO: Negoziazione Assistita

AVVERTENZE

Le garanzie Tutela Legale (Danni non Auto) coprono le spese occorrenti agli istituti sopra evidenziati (stragiudiziali), esclusa l’indennità del MEDIATORE, e sempre ché l’azione sia concordata con gli Uffici del Ramo, dopo opportuna lettura della documentazione prodotta dal Cliente.

Per il settore Danni Auto, invece, le garanzie Protezione Legale (e peritale) Clausole n. 83/84 e precedenti, escludono le vertenze in ambito "risarcimento diretto" (sempreché il Cliente abbia "ragione al 100%", diversamente potrà accedere alla NEGOZIAZIONE ASSISTITA usufruendo e concordando con gli Uffici del Ramo l’apertura di tale procedura con nomina di un proprio legale di fiducia, ferma restando l’esclusione delle vertenze contro Generali.

Fausto Spaggiari - Consulente

    

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