UN NEMICO SUBDOLO

UN NEMICO SUBDOLO

Questa settimana vorrei riproporre un articolo da me già redatto e condiviso nel 2021, su un tema molto attuale, purtroppo in continuo aumento, ciò è necessario per mantenere alta l'attenzione e non abbassare le difese, la violenza va combattuta anche attraverso un'incessante opera di divulgazione, conoscere è difendersi!!

In questo caso, parliamo di violenza economica, un nemico subdolo, spesso travestito da falso amico, buona lettura!!

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L’operatore del diritto di famiglia fronteggia abitualmente situazioni connotate da episodi di violenza, spesso legate a contenziosi familiari estremamente problematici e a tratti drammatici.

Le cronache sono purtroppo intrise di episodi di violenza di genere, ciò ha determinato una forte sensibilizzazione mediatica colta inevitabilmente anche dal legislatore, che ha tentato di porre un argine al fenomeno varando il cosiddetto Codice Rosso, Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", un primo passo, certamente non sufficiente alla risoluzione di problematiche gravissime, figlie altresì di un retaggio culturale inaccettabile.

Esistono tuttavia forme di violenza meno evidenti e conosciute, ma non per questo meno gravi, dagli effetti comunque devastanti nei confronti di coloro che le subiscono.

Mi riferisco alla c.d. violenza economica, caratterizzata da fattispecie il cui comune denominatore è lo sfruttamento di una posizione personale di superiorità economica ai danni di un soggetto economicamente o comunque psicologicamente più debole.

Parliamo di atti, circostanze, vessazioni, manipolazioni psicologiche, più o meno evidenti, che se analizzati isolatamente, sono da considerare del tutto legittimi, tuttavia, se protratti nel tempo, ovvero se inseriti in un determinato contesto, possono concretizzare vere e proprie situazioni di sottomissione, manipolazione e/o violenza psicologica idonee ad incidere in modo profondamente negativo sulla qualità della vita di chi le subisce, sia da un punto di vista squisitamente psicologico, che economico materiale.

E’ importante sottolineare come siffatta tipologia di violenza possa caratterizzare sia situazioni familiari estremamente tranquille, (spesso chi subisce determinate tipologie di abuso non è consapevole del disvalore di siffatte condotte), ovvero, convivenze di fatto, anche rapporti sentimentali non connotati da convivenza, sia situazioni che versino in fase patologica, ovvero, separazioni e divorzi con o senza problematiche afferenti all’affidamento dei figli minori.

Vediamo – a titolo esemplificativo e non esaustivo - alcuni degli indicatori che potrebbero confermare la presenza di questo fenomeno:

·      Gestione delle finanze familiari ad esclusivo appannaggio di un solo componente del nucleo familiare;

·      Sistematica assunzione di decisioni di natura economico finanziaria abitualmente assunte da un solo componente del nucleo familiare, senza coinvolgimento dell’altro;

·      Conto corrente familiare e carte di credito intestate ad uno solo dei coniugi;

·      Mutuo intestato integralmente ad un coniuge e proprietà dell’immobile ascrivibile all’altro;

·      Mancato pagamento del contributo di mantenimento (per il coniuge o per i minori) e/o mancato pagamento delle spese straordinarie;

La violenza economica non è considerata un reato in quanto tale, infatti, pur essendo prevista come vera e propria forma di violenza contro le donne dalla Convenzione di Istanbul (cfr. art.3 Convenzione Istanbul), in Italia è espressamente prevista soltanto nella fattispecie dell’ammonimento (L.119/2013). Tuttavia, è sussumibile all’interno di fattispecie penalmente o civilmente rilevanti, potendo ad esempio incidere sull’emissione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari (cfr. art. 342 bis e ter c.c.), ovvero integrare il reato di maltrattamenti in famiglia (cfr. art.573 c.p.), e violenza privata (cfr. art. 610 c.p.).

Ancora, da recentissime pronunce di legittimità e merito, si evince come la violenza economica sia in grado di incidere sulla valutazione della capacità genitoriale, e sulle conseguenti pronunce in tema di affidamento dei figli minori.

Un recente provvedimento del Tribunale di Velletri ha infatti statuito come la reiterata omissione del versamento del contributo di mantenimento in favore dei figli minori, renda impossibile la gestione condivisa della prole legittimando la conseguente domanda di affido esclusivo. ( cfr. Tribunale di Velletri, sez. Volontaria Giurisdizione Civile, decreto 26 aprile 2021).

La Corte di Cassazione, come detto, sembra avallare tale indirizzo, disponendo come, il mancato (reiterato) ottemperamento degli obblighi contributivi nei confronti dei figli minori, possa legittimare la pronuncia di affidamento esclusivo (cfr. Cass. Civ. 27591/2021).

Come è possibile evincere dalla lettura analitica dei suddetti provvedimenti, l’inadempimento degli obblighi di erogazione del contributo di mantenimento non è di per sé suscettibile di fondare una pronuncia di affido esclusivo, risulta infatti fondamentale soffermarsi sul caso concreto, ovviamente difficoltà conclamate di natura economica non sono di per sé idonee ad intaccare la capacità genitoriale, atteso che molto spesso tale incapacità emerge altresì in situazioni insospettabili di agiatezza.

Piuttosto, risulta fondamentale – ai fini delle suddette pronunce – valutare l’adeguatezza della responsabilità genitoriale parametrandola all’attenzione riposta dal genitore verso le istanze della prole. Ed infatti, nei casi sopra descritti, venivano ignorati dolosamente - o comunque con inaccettabile e colposo lassismo - i doveri legati alla suddetta responsabilità, tra cui, quelli inderogabili di natura economica.

Ho sempre affermato che il legislatore, e la Giurisprudenza non possono in alcun modo supplire al deficit culturale, chi scrive crede infatti che un impianto normativo ovvero una Sentenza, per quanto fondamentali, possano rappresentare le valide cure di un sintomo, tuttavia, la risoluzione del problema, e quindi l’eliminazione della causa, sono perseguibili solo attraverso un’opera capillare di sensibilizzazione culturale delle nuove generazioni, che gioco forza dovranno accostarsi con maggiore rispetto e sensibilità ad alcune situazioni, vivere i fallimenti e le diversità come un’occasione di crescita, solo questa strada potrà aprire le porte ad una società diversa, evoluta, meno caratterizzata da violenza e prevaricazione, un’opera certamente non facile, ma senz’altro necessaria.

Claudia Monzardo

Consulente finanziario e assicurativo presso Unidea Assicurazioni

2 mesi

Indipendenza economica come forma di libertà da relazioni tossiche o disfunzionali.

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Angelica Calpatura Katigbak

Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva, Psicomotricista, Infant Massage Instructor, Babywearing Educator, Operatrice Nuat Thai Boran.Appassionata di Danza e Movimento. Ricerco l'Otium di Seneca

2 mesi

La violenza di tipo economico è terribile . Perché crea un rapporto che di base non è alla pari . È quasi una forma di schiavitù mentale . Si parte dall' annotare il numero delle spese , per arrivare a vere e proprie minaccie , il ricatto di finire per strada , non sapere come mantenere i figli e se stessi , al primo litigio . Ti senti soffocare e senza via di scampo . Se una parte è più forte dell' altra , anche da separati è un continuo evidenziare la diffetenza economica , le vacanze che puoi offrire , le spese che può fare uno o l' altra. Una continua forma di manopolazione che si vedono vissuti anche i figli . Se mia figlia dovesse incontrare una persona che le dice di rimanere a casa tanto ci pensa lui , pregherei l' Universo di dire di NO !!

gianna manferto

avvocato civilista, collaborativo

2 mesi

è davvero un nemico subdolo. occorre una capillare informazione, già in età scolare.

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