Accesso abusivo a sistema informatico commesso dal Pubblico Ufficiale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30085/2018,  si è pronunciata nuovamente su un caso di violazione dell’art. 615-ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico) commesso dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, pur dotato di credenziali, accede nel sistema per ragioni estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita.

Vale la pena sottolineare quanto affermato nuovamente dalla Suprema Corte in merito alla sussistenza del carattere abusivo dell’accesso al sistema informatico, anche quando l’imputato (nel caso specifico si trattava di un dipendente dell’Agenzia delle Entrate)  risulti dotato di regolari credenziali d’accesso.

<… occorre ribadire la consolidata posizione della giurisprudenza che, più volte nella sua più autorevole composizione, ha affermato che integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto, per delimitarne l’accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.>

>… rimangono, invece, irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema, essendo dirimente l’oggettiva violazione delle disposizioni del titolare in ordine all’uso dello stesso (Cass., sez. un. 27.10.2011, n. 4694). Con la decisione ora menzionata, infatti, le Sezioni Unite hanno voluto evidenziare l’estraneità all’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 615-ter c.p., delle ragioni che hanno spinto ad accedere ed a trattenersi nel sistema protetto il soggetto agente, il quale non può ritenersi autorizzato ad accedervi ed a permanervi “sia allorquando violi i limiti risultanti al complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema, sia allorquando ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l’accesso era a lui consentito”.>

Conclude, pertanto, la Corte precisando che <Applicando tali principi al caso di specie, è agevole constatare come l’accesso … sia avvenuto per fini illeciti e, in quanto tali, sicuramente estranei allo svolgimento delle funzioni del suo ufficio e in relazione alla quali l’ingresso al sistema informatico gli era consentito>.

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 13 febbraio 2018 – 4 luglio 2018, n. 30085)

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