Rimborso dell’Ires pagata in Italia da società partecipanti estere

Il regime fiscale applicabile alle plusvalenze su cessioni di partecipazioni in società italiane, da parte di società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, può porsi in contrasto con le libertà fondamentali previste dal TFUE. Il tema riguarda i soli casi in cui le Convezioni contro le doppie imposizioni consentano all’Italia, in qualità di Stato della fonte reddituale, di tassare la predetta plusvalenza (trattasi delle Convenzioni stipulate dall’Italia con Brasile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Egitto, Francia, India, Israele, Pakistan, Turchia, Vietnam, ecc.). In tale eventualità le società non residenti sono legittimate a chiedere il rimborso dell’Ires applicata in Italia sulla plusvalenza invocando la violazione, da parte della norma italiana, della libertà di stabilimento o di movimento di capitali (sul tema si veda Francesco Pedrotti, I regimi fiscali applicabili alle plusvalenze su cessioni di partecipazioni in società italiane da parte di società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato: possibile contrasto di tali regimi con le libertà fondamentali previste dal TFUE, Rivista di diritto tributario, 2014)

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