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L’Unione europea (Unione) ha solo le competenze (poteri) conferitele dai trattati (principio di attribuzione). Ai sensi di tale principio, l’Unione può agire solo entro i limiti delle competenze conferitele dagli Stati membri dell’Unione nei trattati, al fine di raggiungere gli obiettivi dei trattati. Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano di prerogativa degli Stati membri.
Il trattato di Lisbona chiarisce la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. Tali competenze si dividono in tre categorie principali:
Tre tipi principali di competenze
L’Unione dispone di una competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali a determinate condizioni.
Competenze particolari
L’Unione può adottare misure per garantire che gli Stati membri coordinino le loro politiche economiche, sociali e occupazionali a livello dell’Unione.
La politica estera e di sicurezza comune dell’Unione è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, quali la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione europea nel procedimento decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato o di governo degli Stati membri) e dal Consiglio dell’Unione europea (formato da rappresentanti di ogni Stato membro a livello ministeriale). Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rappresentano l’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune.
Esercizio delle competenze
L’esercizio delle competenze dell’Unione è soggetto a due principi fondamentali stabiliti nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte prima — Principi — Titolo I — Categorie e settori di competenza dell’Unione — Articolo 2 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 50).
Ultimo aggiornamento: 24.02.2022